R. Sì, le macchine agricole semoventi, come le mietitrebbie, le falcia-condizionatrici, le raccoglitrici, le vendemmiatrici e altre, possono beneficiare dell’incentivo, alle stesse condizioni previste per i veicoli agricoli e forestali cui al punto 2) della lettera a) del comma 1 articolo 5 del Decreto Attuativo, anche se non sono omologate secondo il regolamento UE 167/2013, ma sono marcate CE in base alla direttiva macchine e destinate all’uso agricolo e/o forestale, indipendentemente dalla loro eventuale omologazione nazionale per la circolazione stradale. Queste macchine, pur non rientrando formalmente nella definizione di “veicolo agricolo e forestale” o di “trattore” (come da punto 8, articolo 3 del regolamento 167/2013), sono comunque considerate ammissibili all’agevolazione in quanto sono veicoli semoventi progettati per svolgere autonomamente lavorazioni agricole specifiche.
A differenza dei trattori agricoli, che sono progettati appositamente per generare potenza trainante o azionare attrezzature intercambiabili tramite presa di forza, queste macchine agricole hanno una funzione operativa autonoma e sono costruite per effettuare specifiche lavorazioni nel settore agricolo e forestale eseguendo in molti casi con un solo macchinario lavorazioni che sarebbero altrimenti svolte in maniera “combinata” dal trattore con attrezzature trainate o portate. Lo spirito della norma intende infatti includere anche tali macchine agricole, poiché svolgono un ruolo chiave nelle attività agricole e forestali, pur non rientrando nella definizione stretta di trattori.
Pertanto, anche le macchine agricole semoventi identificate come tali, ma non omologate come trattori secondo il regolamento 167/2013, sono considerate ammissibili per l’incentivo, a condizione che rispettino i requisiti di base relativi all’utilizzo in ambito agricolo e forestale.