R. È consentita la realizzazione di impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili con producibilità massima attesa superiore a quella determinabile secondo i criteri di dimensionamento indicati nel paragrafo 3.5 della Circolare Operativa. In tal caso, il credito d’imposta è comunque determinato in relazione alla sola quota di impianti necessari a soddisfare il fabbisogno energetico della struttura produttiva, nei limiti della producibilità massima determinata secondo i citati criteri di dimensionamento, sulla base dei costi massimi ammissibili riferiti a tale producibilità e non alla maggior potenza realmente installata (Tabelle 9 e 10 della Circolare Operativa).