L’agevolazione consiste in un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Le testate registrate presso il Tribunale o iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e dotate di direttore responsabile.

L’incentivo consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati.

L’accesso al credito è diviso in due fasi:
  1. Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata ogni anno dal 1° al 31 marzo (dell’anno di riferimento) attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate, che rappresenta una prenotazione delle risorse disponibili. Sulla base delle comunicazioni pervenute, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei richiedenti, indicando per ciascun soggetto il credito teoricamente spettante.
  2. Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con cui il beneficiario conferma l’ammontare effettivo delle spese sostenute nell’anno agevolato, che va presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo.

L’agevolazione è concessa in regime d’aiuti “de minimis“.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.