Il Conto Termico 3.0 (DECRETO 7 agosto 2025) mira ad incentivare interventi di efficienza energetica e produzione termica da rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. L’incentivo si rivolge a Pubbliche amministrazioni, imprese e privati e sono stanziati fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 400 destinati alle PA (tra le quali sono comprese anche le società cooperative sociali e le cooperative di abitanti).
Per i soggetti privati gli interventi devono essere eseguiti su edifici non residenziali di cui alle categorie catastali A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6)
Intensità dell’agevolazione
Il Conto Termico 3.0 è un contributo a fondo perduto gestito dal GSE.
La percentuale del contributo variano a seconda del beneficiario. L’incentivo non superare il 65% della spesa sostenuta.
Fanno eccezione interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati e su gli specifici edifici pubblici, scuole, ospedali, RSA, per i quali l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili.
In riferimento alle imprese che effettuano interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici l’intensità dell’intervento non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile. In caso di multi-intervento, l’intensità degli incentivi non supera il 30% dei costi ammissibili.
Le percentuali di intensità possono essere aumentate:
a. del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese;
b. del 15% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
b1. del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c. del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all’investimento.
Per le imprese, con riferimento agli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, l’intensità degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 45% dei costi ammissibili.
L’intensità di aiuto può essere aumentata del 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese.
Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, se l’importo del beneficio complessivamente riconosciuto non supera i 5.000 euro.
Scadenze
Il decreto entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (26/09/2025) e quindi l’entrata in vigore sarà il 25/12/2025
Entro 60 giorni il GSE pubblicherà le regole operative.

