R. La Circolare Operativa prevede che gli strumenti utilizzati nei programmi di misura per la determinazione del risparmio energetico siano conformi alla normativa tecnica di settore e alla direttiva europea 2014/32/UE (c.d. Measuring Instruments Directive), che regola la commercializzazione e l’uso di una serie di strumenti di misura nell’Unione Europea, garantendo che siano accurati, affidabili e sicuri. La certificazione MID, inerente alla conformità degli strumenti di misura alle norme stabilite dalla direttiva europea 2014/32/UE, copre vari tipi di strumenti, tra cui contatori di energia elettrica e termica, ed è volta a garantire la precisione delle misurazioni nelle transazioni commerciali e in settori in cui è importante la misura precisa di una grandezza fisica (energia, gas, acqua, ecc.). In relazione ai dati energetici di cui l’impresa dispone e a quelli che possono essere generati da opportune campagne di misura, anche in relazione alle certificazioni ex ante ed ex post previste dall’art. 15 del Decreto del MIMIT, è necessario tener presente quanto segue:

  • i dati generati dalla struttura produttiva attraverso la strumentazione di bordo macchina (non certificata), gestiti e conservati attraverso i sistemi informativi aziendali di produzione (quale il MES) sono validi ai fini della determinazione delle baseline di riferimento e rendicontazione.
  • nell’ambito delle misure puntuali effettuate ai fini delle certificazioni ex ante ed ex post, è valida la strumentazione di misura di adeguata classe di precisione, corredata da certificato di taratura in corso di validità, che garantisca l’accuratezza e l’affidabilità 21 delle misurazioni. Gli strumenti devono essere sottoposti a regolare taratura, secondo le scadenze e le procedure previste dalle normative applicabili, poiché solo in questo modo le misurazioni possono essere considerate valide per le finalità di certificazione.