R. Coerentemente con quanto riportato dalla normativa e dalle interpretazioni per situazioni analoghe della prassi consolidatasi nell’ambito dell’incentivo 4.0, il noleggiante (cioè, la società di locazione operativa) è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che deve dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti dal piano Transizione 5.0. L’obbligo può essere soddisfatto internamente o esternamente alla società di noleggio. Pertanto, entrambe le opzioni sono ritenute valide:

  • la riduzione dei consumi può essere verificata a livello di processo interno del noleggiante, ad esempio misurando l’efficienza complessiva della flotta di carrelli gestiti dalla società di noleggio.
  • in alternativa, la verifica può avvenire a livello del processo dell’utilizzatore finale (cliente), valutando il miglioramento dell’efficienza energetica direttamente nei processi dell’utente del servizio di noleggio.

È necessario, tuttavia, che i due casi siano mutuamente esclusivi: una volta scelta l’opzione di verifica (interna o esterna), questa deve essere applicata in modo coerente.