R. Le attività di formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia commissionato ai seguenti soggetti esterni all’impresa:

  1. soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  2. università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
  3. soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Reg. (CE) 68/2001;
  4. soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001 settore EA 37;
  5. centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’art. 1, comma 115, Legge 232/2016;
  6. European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea C/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del Reg. (UE) 2021/694;
  7. Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).